Cosa (e quali) sono le fonti del diritto?

I moderni ordinamenti giuridici si basano su una pluralità di fonti del diritto, diverse per provenienza e tipologia.

Chi studia Scienze Politiche a Napoli, chi svolge professioni forensi e chi mastica un po’ di ‘linguaggio’ legale sa perfettamente da dove provengono le norme giuridiche.
I non addetti ai lavori, o chi si sta per avvicinarsi alla materia senza un minimo di conoscenze, avranno sicuramente qualche difficoltà in più a comprendere gerarchie e tipologie di fonti.

Attraverso questo post l’università telematica Niccolò Cusano cercherà di fare un po’ di chiarezza, analizzando l’argomento in maniera semplice, ma allo stesso tempo chiara ed esaustiva.

Buona lettura!

Le fonti del diritto italiano: le tipologie

 Vengono identificate come fonti del diritto tutti gli atti e i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Gli atti sono rappresentati dalle fonti scritte mentre i fatti dalle consuetudini (fonti non scritte).

Tre sono le macro-categorie nelle quali si scindono le fonti del diritto:

  1. Fonti di produzione
  2. Fonti sulla produzione
  3. Fonti di cognizione

Le fonti di produzione sono costituite dall’insieme degli atti e dei fatti riconosciuti dal nostro ordinamento come idonei a produrre, modificare o estinguere norme giuridiche.

Le fonti sulla produzione sono invece costituite da quelle norme che indicano da chi e come devono essere prodotte le fonti normative, ossia i soggetti atti a produrle e le modalità di adozione.

Le fonti di cognizione sono invece rappresentate dagli strumenti che permettono la conoscenza delle fonti di produzione.
Si tratta più semplicemente dei documenti attraverso la cui pubblicazione vengono fatte conoscere le norme: Gazzetta Ufficiale della Repubblica, bollettini ufficiali della Regione, Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Le fonti di cognizione sono suddivise in fonti necessarie, indispensabili per l’entrata in vigore della norma, e non necessarie, che svolgono soltanto una funzione di conoscenza (es. la ripubblicazione).

Può capitare che due norme dello stesso tipo risultino confliggenti; in tal caso viene applicato il criterio cronologico per il quale prevale la norma più recente.

Quando invece due norme confliggenti provengono da fonti diverse viene applicato il criterio gerarchico, per il quale le norme di rango inferiore che si pongono in contrasto con quelle di rango superiore sono soggette ad annullamento o disapplicazione.

Fonti atto e fonti fatto

Un’ulteriore classificazione viene fatta nell’ambito delle fonti di produzione, che si dividono in:

  • Fonti fatto
  • Fonti atto

Le fonti fatto derivano dagli usi e dalle consuetudini ritenuti idonei alla produzione di norme, ovvero da quei comportamenti ripetuti nel tempo dalla collettività in maniera spontanea.

I requisiti per la formazione di una fonte fatto sono due, uno di tipo soggettivo e l’altro di tipo oggettivo.
L’elemento soggettivo è dato dal convincimento che la condotta sia conforme al rispetto di una norma mentre l’elemento soggettivo è dato da un comportamento che oltre ad essere uniforme e costante nel tempo sia reiterato da persone appartenenti ad una medesima categoria.

Nell’ordinamento italiano le fonti fatto ricoprono un ruolo marginale in quanto integrano le norme costituzionali, laddove si riscontrino lacune.

Le fonti atto sono invece le norme scritte emanate dagli organi abilitati dall’ordinamento a produrre leggi.
Tre sono i requisiti fondamentali: esistente (emanata da un potere nell’ambito dell’esercizio di una propria funzione), valida (prodotta in conformità delle norme sulla produzione) ed efficace (in grado di produrre effetti giuridici).

Classificazione e gerarchia delle fonti giuridiche

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana la classificazione delle fonti era piuttosto semplice.

Le poche tipologie esistenti erano quelle elencate all’interno dell’articolo 1 delle ‘disposizioni sulla legge in generale’, ossia in quelle che ancora rappresentano la premessa dell’attuale Codice Civile.

La classificazione del C.C. che prevede 4 categorie di fonti (leggi, regolamenti, norme corporative e usi) non è più considerabile attuale, per due motivi fondamentali: il primo riguarda la moltiplicazione dei centri di produzione del diritto e il secondo riguarda l’entrata in vigore della Costituzione Italiana (1948), che godendo di una posizione di supremazia rispetto alle altre fonti non può essere da queste stesse modificata.

Oggi la classificazione è ben più ampia; in ordine di gerarchia ecco quali sono le fonti del diritto riconosciute dall’ordinamento italiano:

  • Costituzione
  • Fonti dell’Unione Europea
  • Fonti dell’ordinamento statale
  • Fonti regionali
  • Fonti locali
  • Fonti esterne all’ordinamento

Immaginando una piramide, il vertice è rappresentato dalla Costituzione, nell’ambito della quale rientrano i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (non modificabili), le consuetudini costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.

Seguono nella piramide le fonti dell’Unione Europea, ossia i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni che occupano una posizione di supremazia rispetto alla legislazione ordinaria statale.

Il gradino immediatamente successivo è occupato dalle fonti dell’ordinamento statale, che comprende leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, referendum abrogativi e regolamenti interni di organi costituzionali.

La scala gerarchica continua con le fonti regionali, nell’ambito delle quali rientrano gli statuti, le leggi e i regolamenti regionali.

Seguono le fonti locali, vale a dire gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti degli enti.

L’ultimo livello è occupato dalle fonti esterne all’ordinamento, recepite dall’ordinamento italiano per l’appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.

 


CHIEDI INFORMAZIONI

icona link